Art. 3.
(Convenzioni).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a stipulare con l'Associazione generale italiana dello spettacolo e con il Comitato olimpico nazionale italiano apposite convenzioni al fine di consentire alle persone portatrici di handicap l'accesso gratuito agli spettacoli e agli eventi sportivi nonché di consentire all'eventuale accompagnatore del disabile non autonomo l'accesso a condizioni agevolate ai medesimi spettacoli ed eventi.